I gemellaggi
Art. 80 - Il Consiglio Direttivo può determinare il gemellaggio del Circolo con Circoli di altre Città, che perseguano i medesimi scopi e si distinguano per la stessa qualità delle attività sociali.
Art. 81 - Il presupposto del gemellaggio è dato dalla reciprocità nell'accoglienza dei rispettivi Soci.