Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 51 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione.
Art. 52 - I Revisori dei Conti debbono controllare i documenti di spesa e d'incasso, e predisporre una relazione sul Bilancio consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea.
Art. 53 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, nel mese di Dicembre e dura in carica due anni.
Art. 54 - Il Collegio elegge, al proprio interno, un Presidente.
Art. 55 - I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; le loro dichiarazioni ed osservazioni vanno però messe a verbale.