L'ammissione di nuovi Soci
Art. 19 - Per diventare Socio è necessario presentare domanda in apposito modulo in cui risultino le generalità, la data di nascita, l'attività, la residenza del richiedente, l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti adottati.
Art. 20 - L'ammissione a Socio è subordinata alla valutazione preliminare del Consiglio Direttivo che, a maggioranza, delibera l'ammissibilità del richiedente, e quindi la sottopone alla votazione dei Soci Ravennati.
Le votazioni sono valide con la partecipazione di almeno il 25% (venticinque per cento) dei Soci Ravennati.
Per divenire Socio è necessario il voto favorevole dell' 80% (ottanta per cento) dei votanti.
Art. 21 - Lo scrutinio è fatto da un membro del Consiglio e da due Soci Ravennati, designati dal Consiglio stesso.
Terminato lo spoglio e redatto il verbale, in cui viene indicato il solo esito della votazione (positivo o negativo), si deve procedere alla distruzione delle schede scrutinate.
Art. 22 - L'aspirante Socio non ammesso non può ripresentare domanda prima di 12 (dodici) mesi dal termine delle votazioni.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiudere le ammissioni quando lo ritenga opportuno, anche in relazione alla capacità ricettiva dei locali disponibili al momento.